Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Pubblicato il 26 Marzo 2014

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Uffici preposti:

UFFICIO RECAPITO TELEF. CASELLA PEC
Ufficio Didattica 0302422445 interno 1 bsis029005@pec.istruzione.it
Ufficio Personale 0302422445 interno 2 bsis029005@pec.istruzione.it

Le descrizioni dei procedimenti per le dichiarazioni sostitutive sono contenute nella modulistica;

Autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”
cioè dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura:

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”

In breve, questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con questa disposizione si rende obbligatorio l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive:

Controllo a cui sono assoggettate le imprese

  • controllo del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva
    Criterio e modalità di svolgimento: il controllo avviene sempre e in tempo reale.
  • controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari
    Criterio e modalità di svolgimento: il controllo avviene sempre d’ufficio.

Varie

Negli atti pubblicati all’Albo si trovano sempre le indicazioni su eventuali procedure interne, mentre l’indicazione di tutti i riferimenti normativi utili è nella pagina “Normativa”.